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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sulle importazioni agricole
razza pura delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein ammonta a 2440 franchi, per riproduttori di altre razze tuttavia soltanto a 1440 franchi, il che corrisponde alla differenza tra ADFC e ADC.
In conclusione nella presente modifica di ordinanza occorre considerare un ulteriore aspetto: le importazioni di riproduttori rientrano nei cosiddetti consumi intermedi dell’agricoltura esercitata a titolo professionale. Per ridurre i costi dei mezzi di produzione sembra opportuno proporre una modifica che miri a prezzi d’aggiudicazione più bassi per le quote di contingente degli animali della specie bovina e ad ADFC più basse per i riproduttori.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
L’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) per gli animali della specie bovina delle razze Bruna,
Chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) è ridotta di 1000 fr./capo attestandosi a 1500 fr./capo (all. 1).
6.3 Commento ai singoli articoli
Allegato 1 numero 2 Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini
L’aliquota di dazio fuori contingente per gli animali della specie bovina delle razze Bruna, Chiazzata, Holstein (voce di tariffa 0102.2191) è ridotta di 1000 fr./capo attestandosi a 1500 fr./capo. Quindi l’imposizione doganale è equivalente a quella delle voci di tariffa 0102.2199 e 0102.3190 (riproduttori di razza pura di altre razze nonché bufali di razza pura, importati al di fuori del contingente doganale).
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
La modifica non ha ripercussioni. Poiché l'aliquota di dazio pari a 2500 fr./capo negli ultimi anni non è stata applicata, la riduzione dell'aliquota di dazio di 1000 fr./capo non ha alcuna incidenza sul bilancio.
6.4.2 Cantoni
I Cantoni non sono interessati dalle modifiche.
6.4.3 Economia
La modifica non ha ripercussioni dirette.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
6.6 Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
6.7 Basi legali
La riduzione dell'aliquota di dazio per riproduttori di razza pura delle razze Bruna, Chiazzata e Holstein (voce di tariffa 0102.2191) avviene in virtù dell'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane LTD (concerne la sezione 6: Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo). Le misure che si fondano sulla sezione 6 LTD non sottostanno a una consultazione preliminare da parte della Commissione di periti doganali. Tuttavia il Consiglio federale sottoporrà all’Assemblea federale, per approvazione, la riduzione dell'aliquota di dazio nel quadro del rapporto concernente le misure tariffali.