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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Consultazione
7 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino)
7.1 Situazione iniziale
Le disposizioni concernenti la produzione e la dichiarazione dei vini sono disciplinate in diverse legislazioni e ordinanze. Si applicano da una parte le disposizioni fondamentali della legislazione in materia alimentare e dall’altra quelle dell’ordinanza sul vino. La legislazione sulle derrate alimentari disciplina principalmente le disposizioni concernenti la protezione della salute del consumatore e la protezione dall’inganno. Le disposizioni della legislazione agricola federale e, di conseguenza, di quelle cantonali, disciplinano la produzione in Svizzera di uve per l’elaborazione dei vini e definiscono le esigenze relative alla classificazione dei vini svizzeri, in particolare la designazione di questi vini. I controlli del rispetto delle disposizioni sono eseguiti dalle autorità amministrative corrispondenti. Vista la modifica del 18 ottobre 2017 dell’ordinanza sul vino, dal 1° gennaio 2019 il rispetto delle disposizioni in materia vinicola del diritto agricolo sarà controllato dall’organo del Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Quest’ultimo esercita la sua attività principalmente sotto forma di un controllo della contabilità di cantina come definita nell’ordinanza sul vino. Il rispetto delle disposizioni del diritto in materia alimentare concernente l’inganno è sorvegliato dai chimici cantonali che controllano i vini nella cessione ai consumatori.
Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sul vino decretata a ottobre 2017, che ha migliorato l’efficacia dei controlli dei vini, sono state esaminate le disposizioni che si applicano solo ai vini svizzeri. Per quanto riguarda le nuove disposizioni relative al controllo del commercio dei vini, è inadeguato che tutte le disposizioni del diritto federale concernenti la classificazione dei vini svizzeri non siano stabilite in una sola ordinanza. In parallelo alla presente modifica dell’ordinanza sul vino, sarà modificata l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle bevande e sarà inserito un rimando all’ordinanza sul vino. Considerato che questa modifica non è materiale, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) rinuncia a una consultazione.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Le disposizioni dell'ordinanza del DFI sulle bevande che si applicano esclusivamente ai vini svizzeri sono trasposte nell’ordinanza sul vino.
Nel quadro del controllo del commercio dei vini fissato ai sensi dell'articolo 64 LAgr, al CSCV viene attribuita la competenza di disporre misure relative a tutte le disposizioni specifiche per i vini a prescindere dal fatto che siano esteri o svizzeri.
7.3 Commento ai singoli articoli
Sezione 3a Definizioni ed esigenze relative ai vini svizzeri
Viene inserita una nuova sezione 3a tra la sezione concernente le denominazioni e le esigenze minime e quella concernente il controllo della vendemmia. Collocandola in questa sede, le definizioni e le esigenze relative alla produzione del vino svizzero sono disciplinate prima di stabilire le relative procedure di controllo.
Articolo 27a Fabbricazioni di vino rosso, rosato e bianco
Si tratta dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 69 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Le definizioni ed esigenze relative al colore del vino non si fondano su una risoluzione dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino e non sono nemmeno rette dal diritto europeo. Esse restano invariate e applicabili ai vini svizzeri. Le designazioni dei vini esteri sono disciplinate nel quadro della protezione contro l’inganno.