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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sul vino

Articolo 27b Titolo alcolometrico

Si tratta del capoverso 5 dell'articolo 69 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Tale disposizione del diritto alimentare si applica esclusivamente ai vini svizzeri ed è trasposta nell'ordinanza sul vino per rispettare la struttura del diritto.

Articolo 27c Pratiche e trattamenti enologici ammessi

Secondo il diritto vigente e in seguito alla modifica, per la vinificazione di vini svizzeri e per la commercializzazione di vini di qualsiasi origine vanno rispettati le pratiche e i trattamenti ammessi in virtù dell'ordinanza del DFI sulle bevande, segnatamente gli articoli 72, 73 capoverso 8 e 74. I capoversi 1- 7 dell’articolo 73 sono trasposti nell’ordinanza sul vino (cfr. art. 27d).

Onde seguire un criterio di deroga analogo a quello dell'Unione europea, l'edulcorazione dei vini a denominazione di origine controllata è vietata dal diritto federale, ma i Cantoni possono autorizzarla secondo le condizioni stabilite dall'allegato 9 dell'ordinanza sulle bevande. L'introduzione del divieto di edulcorazione per i vini DOC nel diritto federale consente di rafforzarne l'autenticità e la tipicità.

Articolo 27d Taglio e assemblaggio

Si tratta dei capoversi 1-7 dell'articolo 73 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Queste disposizioni si applicano alle categorie di vino di cui all'articolo 63 LAgr e quindi unicamente ai vini svizzeri. Il capoverso 8 dell'articolo 73 dell'ordinanza del DFI sulle bevande stabilisce che i vini esteri recanti un’indicazione geografica protetta derivante da una legislazione estera, al momento della loro cessione devono rispettare le prescrizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio. Di conseguenza non è trasposto nell’ordinanza sul vino.

Articolo 27e Denominazione specifica

Si tratta dei capoversi 2 e 5 dell'articolo 76 dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Queste disposizioni si applicano alle diverse categorie di vino di cui all'articolo 63 LAgr e vanno quindi trasposte nell'ordinanza sul vino. Sono riprese dal diritto alimentare senza modifiche, tranne per il fatto che viene stralciata la qualità "svizzero" riferita al vino: La classificazione dell'articolo 63 LAgr riguarda soltanto i vini svizzeri e pertanto questa precisazione è superflua. Il capoverso 5 del nuovo articolo 27e dell'ordinanza sul vino si riferisce all'articolo 85 dell'ordinanza sulle bevande che indica che le disposizioni relative alle denominazioni specifiche dei vini si applicano anche al vino liquoroso. Il capoverso 6 dell'articolo 76 dell'ordinanza del DFI sulle bevande riguarda i vini esteri e per questo non è trasposto nell'ordinanza sul vino. I capoversi 7 e 8 dell'ordinanza del DFI sulle bevande si riferiscono agli "altri vini" ottenuti da vini svizzeri miscelati a vini esteri o da vini esteri. Le loro disposizioni vanno regolamentate nel diritto alimentare.

Articolo 47 capoverso 2

Le disposizioni d'esecuzione da parte del CSCV sono completate dagli articoli trasposti nell'ordinanza e dai rimandi agli articoli 69-76 e 84-86 dell’ordinanza del DFI sulle bevande. Questi articoli concernono le disposizioni che si applicano unicamente ai vini esteri o indistintamente ai vini esteri e a quelli svizzeri.

Nel quadro dei suoi compiti attinenti al controllo del commercio dei vini, il CSCV deve poter procedere in maniera efficace qualora constati un'infrazione alle disposizioni del diritto agricolo (vini svizzeri) e a quelle simili del diritto alimentare sui vini di qualsiasi origine. Potrà disporre misure sulle disposizioni che si applicano unicamente ai vini svizzeri sulla base degli articoli della sezione 3a (art. 27a -27e trasposti dall’ordinanza del DFI sulle bevande) e degli articoli 34-34d dell'ordinanza sul vino. In virtù dell'articolo 64 LAgr e dell'allegato 7 dell'Accordo agricolo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, il CSCV sarà autorizzato ad adottare misure in seguito a infrazioni alle disposizioni concernenti i vini esteri o indistintamente i vini esteri