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Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 3 pagine
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Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. b
2L’impresa deve dimostrare che:
b. per l’offerta di trasporto esistente di altre imprese non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica, in particolare che:
1. nel traffico a lunga distanza non è pregiudicata l’esistenza delle offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione,
2. nel traffico regionale le offerte di trasporto cofinanziate dall’ente pubblico con contributi d’esercizio o d’investimento sono completate;
Titolo prima dell’art. 11a
Sezione 2a: Mobilità multimodale
Art. 11a
1La Confederazione sostiene lo sviluppo di servizi che comprendono diversi mezzi di trasporto (mobilità multimodale). Almeno una parte del servizio deve essere fornita da un’impresa titolare di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.
2La Confederazione si adopera affinché le imprese e gli altri fornitori di mobilità migliorino la disponibilità e lo scambio dei dati tecnici relativi alle loro offerte di mobilità nonché l’accesso alle loro infrastrutture di distribuzione.
3La Confederazione può sostenere infrastrutture per i dati e la distribuzione.
4Le imprese garantiscono un accesso non discriminatorio e trasparente ai loro dati tecnici e alle loro infrastrutture di distribuzione. Per tale accesso possono riscuotere congrui indennizzi di utilizzazione.
Art. 17 cpv. 1 lett. f, cpv. 1bis, 1ter, 3 e 4
1Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci. Convengono in particolare:
f. la gestione di un’infrastruttura comune di distribuzione.
1bisMettono a disposizione per tempo i dati tecnici e personali necessari per l’infrastruttura comune di distribuzione.
1terGarantiscono agli intermediari della mobilità di cui all’articolo 23a l’accesso all’infrastruttura comune di distribuzione.
3Le convenzioni sul trasporto diretto, sulla responsabilità e sull’accesso all’infrastruttura comune di distribuzione possono tener conto degli interessi particolari di singole imprese soltanto per quanto non pregiudichino gli interessi generali del trasporto pubblico. Tali convenzioni devono essere sottoposte per approvazione all’UFT.
4Se le imprese non provvedono per tempo ad allestire un trasporto diretto conforme ai bisogni o un accesso all’infrastruttura comune di distribuzione, l’UFT emana le disposizioni che s’impongono.
1FF …
2 RS 745.1
2018–......