Progetto
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
II
La legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1Negli articoli 8c capoverso 4, 40b capoverso 2 lettera a, 66 capoverso 1, 89 capoverso 3 e 91 capoverso 3 l’espressione «legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori» è sostituita con «LTV».
2Nell’articolo 40b capoverso 3 l’espressione «legge sul trasporto di viaggiatori» è sostituita con «LTV».
Art. 6 cpv. 2 lett. b
2Per il rilascio della concessione il presupposto è inoltre che:
b. l’esercizio di una ferrovia senza funzione di collegamento adempia le condizioni secondo l’articolo 11 della legge del 20 marzo 20096 sul trasporto di viaggiatori (LTV); e
Art. 40atercpv. 1 lett. g, cpv. 2 lett. f e cpv. 3bis
1La ComFerr giudica le controversie concernenti:
g. la garanzia di un accesso senza discriminazioni all’infrastruttura comune di distribuzione secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera f LTV.
2Sorveglia:
f. l’accesso all’infrastruttura comune di distribuzione.
3bisTiene un registro pubblico degli intermediari della mobilità di cui all’articolo 23a LTV.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.