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Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 3 pagine
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Art. 19 cpv. 1bis
1bisOffre anche, senza discriminazioni, contratti facilmente accessibili che non richiedono il trattamento di dati personali.
Art. 19a Trattamento di dati personali
1Per il trattamento dei dati personali le imprese sottostanno agli articoli 12–15 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD). Se agiscono a titolo sovrano e limitano i diritti o la libertà delle persone, sottostanno invece agli articoli 16–25bisLPD.
2Le imprese possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l’esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell’esercizio o dell’infrastruttura. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti di un’impresa. L’impresa rimane responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
3La vigilanza è retta dall’articolo 27 LPD.
Titolo prima dell’art. 23a
Sezione 4a: Intermediari della mobilità multimodale
Art. 23a
1Chiunque intende svolgere l’intermediazione di servizi di mobilità multimodale (intermediario della mobilità) deve:
a. avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera; e
b. farsi iscrivere nel registro tenuto dalla ComFerr secondo l’articolo 40atercapoverso 3bisdella legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.
2Gli intermediari della mobilità hanno, nei confronti delle imprese, il diritto di utilizzare l’infrastruttura comune di distribuzione secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera f.
3Hanno, nei confronti delle imprese, l’obbligo di:
a. fornire, su richiesta delle imprese, garanzie adeguate per l’accesso all’infrastruttura comune di distribuzione secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera f;
b. conteggiare i titoli di trasporto venduti;
c. trasmettere tempestivamente i dati tecnici e personali necessari per il conteggio e il controllo;
d. pagare tempestivamente le tariffe stabilite dalle imprese;
e. rispettare le prescrizioni delle imprese, in particolare per quanto concerne la definizione dei titoli di trasporto;
f. fornire all’utenza servizi alle stesse condizioni concordate dalle imprese nelle convenzioni secondo l’articolo 17 capoverso 3.
4Possono definire liberamente i loro prezzi.
5Hanno, nei confronti delle imprese, lo stesso diritto di percepire provvigioni di intermediazione che hanno le imprese tra di loro.
Art. 37 cpv. 4, primo periodo
4Oltre alla verifica dei conti nell’ottica del diritto dei sussidi, l’UFT può effettuare verifiche più approfondite presso le imprese ….
Art. 54
Abrogato
Art. 56 cpv. 1
1Le controversie patrimoniali tra l’utente, l’intermediario della mobilità e l’impresa sottostanno alla giurisdizione civile.