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Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 6 pagine

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Sommario (nuova cifra 55)

55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi

Cifra 55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi

Cifra 551 Deposito di concimi aziendali liquidi

Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura efficace di limitazione delle emissioni di ammoniaca e di odori. L’UFAM e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) emanano raccomandazioni congiunte.

Cifra 552 Spandimento di concimi aziendali liquidi

1Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere spanti con tecniche adeguate a basse emissioni quali lo spandimento a nastro o in solchi.

2I requisiti secondo il capoverso 1 non devono essere soddisfatti se le tecniche non sono applicabili per ragioni tecniche o d’esercizio, in particolare a causa della topografia.

3L’UFAM e l’UFAG emanano raccomandazioni congiunte.