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Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 4 pagine
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Codice civile FF ...
Art. 616
IV. Imprese1
Sono considerate imprese le imprese individuali e le società non
1. Definizione e
campo quotate in borsa, eccettuate le società di pura gestione patrimoniale. d’applicazione
2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
Art. 617
2. Attribuzione1
Se tra i beni della successione vi è un’impresa oppure quote sociali o diritti societari, e il defunto non ne ha disposto, ciascun erede può chiedere l’attribuzione:
1. dell’impresa o dell’insieme delle quote sociali o dei diritti societari, se gli permettono di acquisire il controllo dell’impresa;
2. delle quote sociali o dei diritti societari che, da soli, non permettono di acquisire il controllo dell’impresa, se già ne detiene il controllo o lo può così acquisire.
2 Se più eredi ne chiedono l’attribuzione, l’impresa o i diritti societari o le quote sociali vanno attribuiti all’erede che appare più idoneo a dirigerla.
3 Le medesime regole si applicano se più eredi chiedono congiuntamente l’attribuzione.
Art. 618
3. Quote di
minoranza A un erede non può essere attribuita contro la sua volontà, imputando-
la sulla sua legittima, una quota di minoranza di un’impresa di cui un altro erede detiene o acquisisce il controllo.
Art. 619
4. Dilazione1
Un erede che ha ricevuto un’impresa oppure quote sociali o diritti societari che conferiscono il controllo di un’impresa quando il disponente era in vita o in occasione della divisione, può chiedere dilazioni se il pagamento immediato dei crediti degli altri eredi gli arrecherebbe serie difficoltà.
2 Queste dilazioni non possono eccedere una durata totale di cinque anni. La loro concessione può essere subordinata a condizioni.
3 Gli importi il cui pagamento è oggetto della dilazione devono essere garantiti e fruttare un interesse adeguato.