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Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 4 pagine

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Codice civile FF ...

Art. 616

IV. Imprese1

Sono considerate imprese le imprese individuali e le società non

1. Definizione e

campo quotate in borsa, eccettuate le società di pura gestione patrimoniale. d’applicazione

2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale (LDFR).

Art. 617

2. Attribuzione1

Se tra i beni della successione vi è un’impresa oppure quote sociali o diritti societari, e il defunto non ne ha disposto, ciascun erede può chiedere l’attribuzione:

1. dell’impresa o dell’insieme delle quote sociali o dei diritti societari, se gli permettono di acquisire il controllo dell’impresa;

2. delle quote sociali o dei diritti societari che, da soli, non permettono di acquisire il controllo dell’impresa, se già ne detiene il controllo o lo può così acquisire.

2 Se più eredi ne chiedono l’attribuzione, l’impresa o i diritti societari o le quote sociali vanno attribuiti all’erede che appare più idoneo a dirigerla.

3 Le medesime regole si applicano se più eredi chiedono congiuntamente l’attribuzione.

Art. 618

3. Quote di

minoranza A un erede non può essere attribuita contro la sua volontà, imputando-

la sulla sua legittima, una quota di minoranza di un’impresa di cui un altro erede detiene o acquisisce il controllo.

Art. 619

4. Dilazione1

Un erede che ha ricevuto un’impresa oppure quote sociali o diritti societari che conferiscono il controllo di un’impresa quando il disponente era in vita o in occasione della divisione, può chiedere dilazioni se il pagamento immediato dei crediti degli altri eredi gli arrecherebbe serie difficoltà.

2 Queste dilazioni non possono eccedere una durata totale di cinque anni. La loro concessione può essere subordinata a condizioni.

3 Gli importi il cui pagamento è oggetto della dilazione devono essere garantiti e fruttare un interesse adeguato.

3 RS 211.412.11