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Consultazione 2019/22: Modifica del Codice civile (Successione d'imprese) · 4 pagine
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Codice civile FF ...
Art. 620
E. Valore1
d’imputazione I beni sono imputati agli eredi al valore venale che hanno al momen-
to della divisione.
2 Sono fatte salve le disposizioni della LDFR4.
Art. 628 cpv. 2
2 Sono fatti salvi:
1. le contrarie disposizioni del defunto;
2. i diritti derivanti dall’azione di riduzione;
3. l’accordo degli eredi per il conferimento in natura di un’impresa, oppure di quote sociali o diritti societari di un’impresa.
Art. 633
F. Imprese
Il conferimento in natura di un’impresa o di quote sociali o diritti
1. Conferimento
in natura societari di un’impresa presuppone il consenso degli altri eredi.
Art. 633a
2. Valore
d’imputazione Se una liberalità ha per oggetto un’impresa, gli elementi patrimoniali
a. Imprese necessari al suo esercizio sono imputati al loro valore nel momento
della liberalità, a condizione che tale valore possa essere stabilito.
Art. 633b
b. Quote sociali1
e diritti societari Se una liberalità ha per oggetto quote sociali o diritti societari che
conferiscono a un erede il controllo dell’impresa, gli elementi patrimoniali necessari al suo esercizio sono imputati al loro valore nel momento dell’acquisizione del controllo, a condizione che tale valore possa essere stabilito.
2 Per stabilire il valore d’imputazione è decisivo il valore dell’insieme delle quote sociali o dei diritti societari che l’erede ha acquisito mediante liberalità fino al momento dell’acquisizione del controllo.
3 Se l’erede dopo l’acquisizione del controllo acquisisce quote sociali o diritti societari mediante liberalità, gli elementi patrimoniali necessari all’esercizio dell’impresa sono imputati al loro valore al momento della liberalità, a condizione che tale valore possa essere stabilito.