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Consultazione 2019/24: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 4 pagine

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Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 1 lett. b

Abrogata

Art. 2 cpv. 1

1Chi intende importare merci menzionate negli allegati 1, 4 e 5 necessita di un permesso generale d’importazione (PGI).

Art. 5

Sono esonerati dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori che importano, per anno civile, quantitativi inferiori ai quantitativi soglia menzionati negli allegati 1 e 3–5 se forniscono a Réservesuisse le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Titolo prima dell’art. 10

Sezione 2: Disposizioni speciali per i cereali, gli alimenti per animali e il riso

1 RS 531.215.11