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Consultazione 2019/24: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali · 4 pagine
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Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. O RU 2019
Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 4
1Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi:
c. importa il riso menzionato nell’allegato 3 numero 1 o, in veste di trasformatore, lo immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.
4Non sottostanno all’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie i mugnai e i trasformatori che, per anno civile, immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori al quantitativo soglia menzionato negli allegati 3 numero 2 e 5 numero 3.
Art. 11 cpv. 2bise 3
2bis
Gli importatori e i trasformatori di riso che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell’allegato 3 numero 1 devono informarne senza indugio Réservesuisse e notificare a quest’ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio.
3In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Réservesuisse informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui ai capoversi 1–2bis.
Art. 12 Abs. 2
2Il DEFR può modificare gli allegati 1 e 3–5 dopo aver consultato le cerchie economiche interessate.
Art. 13a Disposizione transitoria della modifica del ....
I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie di caffè conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del .... sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2022.
II
1L’allegato 2 è abrogato.
2L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa:
N. 1
1 Tipi di riso che sottostanno all’obbligo di costituire scorte
Voce di tariffa doganale2 Designazione della merce
1006. 2090 Riso commestibile
3090
2 RS 632.10 Allegato