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Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 2 pagine

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Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 1 novembre 20171 sull'energia è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

2I servizi federali competenti devono presentare all'UFE i propri pareri e le proprie autorizzazioni entro due mesi dalla richiesta dell'UFE, sempre che altri atti legislativi federali non prevedano termini diversi. In caso di procedure particolarmente complesse, l'UFE può prorogare tale scadenza di al massimo due mesi.

Art. 16 cpv. 3

3I costi interni di cui al capoverso 1 lettere a e c addebitati ai locatori non possono superare i costi del prodotto elettrico standard esterno che essi pagherebbero se non facessero parte del raggruppamento. Se tali costi interni sono inferiori ai costi del prodotto elettrico standard esterno senza raggruppamento, il proprietario fondiario può addebitare ai locatari a titolo aggiuntivo al massimo la metà del risparmio conseguito.

Art. 43 Plusvalore lordo

1Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell'impresa soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)2.

2Se, ai sensi dell'articolo 962 CO, un'impresa ha l'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di questo conto.

3Il plusvalore lordo si calcola in base all'allegato 5.

RS ..........

1 RS 730.01

2 RS 220 2018–......