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Consultazione 2019/27: Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 8 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 1 novembre 20171 sulla promozione dell'energia è modificata come segue:
Art. 48 cpv. 3 lett. c
3Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d’investimento ammonta al massimo:
c. al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli che, a seguito di misure edilizie, sono in grado di accumulare una quantità di energia aggiuntiva pari ad almeno 10 GWh.
Art. 52 cpv. 1
1Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d’investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure edilizie, sono in grado di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest'ultima è addizionata alla produzione supplementare.
Art. 64 cpv. 3
3I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando al massimo, ogni anno, il 2 per cento dei costi d’investimento.
RS ..........
1 RS 730.03
2018–......