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Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 4 pagine
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Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica RU 2018
Art. 3 Copie autentiche e autenticazioni
Su richiesta di una parte, il pubblico ufficiale realizza:
a. le copie autentiche elettroniche degli originali di atti pubblici realizzati su carta;
b. autenticazioni elettroniche di copie e di firme;
c. copie cartacee autentiche di documenti in forma elettronica.
Art. 4 Registro degli atti pubblici
1Gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica devono essere iscritti e conservati in un registro centrale degli atti pubblici immediatamente dopo la chiusura della procedura di certificazione.
2Gli atti vanno iscritti e conservati nel registro degli atti pubblici in modo che sia possibile:
a. il confronto dei dati;
b. la revoca; e
c. la lettura permanente.
3Il registro degli atti pubblici è approntato e gestito dalla Confederazione.
Art. 5 Emolumenti per l'uso del registro degli atti pubblici
1Il pubblico ufficiale deve versare un emolumento per l’iscrizione e la conservazione del documento.
2La Confederazione può prevedere emolumenti per ulteriori prestazioni del registro degli atti pubblici.
Art. 6 Ausili tecnici
1La Confederazione può mettere a disposizione del pubblico ufficiale ausili tecnici per la realizzazione di documenti ai sensi della presente legge.
2In particolare, può mettere a disposizione e gestire un registro dei pubblici ufficiali per certificarne l'abilitazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica.
3Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per l'uso degli ausili tecnici.
Art. 7 Emanazione di disposizioni da parte del Consiglio federale
1Il Consiglio federale stabilisce:
a. la procedura per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e i requisiti tecnici;
b. i requisiti tecnici e organizzativi per il registro degli atti pubblici;