Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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ALLEGATO 5

ALLEGATO 5

MODIFICHE A SGP-SCAMBIO DI LETTERE

Ai fini del presente Accordo, l’SGP-scambio di lettere è modificato come segue:

1. al paragrafo 1, «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme dell’SGP, dell’UE, della Svizzera o della Norvegia» è sostituito con «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell’SGP, del Regno Unito, dell’UE, della Svizzera o della Norvegia».

2. il paragrafo 2 è sostituito da:

«2. Il Regno Unito e la Svizzera riconoscono che i materiali originari del Regno Unito, dell’UE, della Svizzera o della Norvegia (ai sensi delle rispettive norme dell’SGP) che, in un Paese beneficiario del regime SGP, sono stati sottoposti a lavorazione e incorporati in un prodotto originario di un Paese beneficiario del regime SGP vengono a essere considerati originari di quel Paese beneficiario.

Le autorità doganali del Regno Unito e della Svizzera si prestano reciprocamente un’adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva dei certificati di circolazione EUR.1 per i materiali di cui al primo comma. Le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 1– 24 del sistema armonizzato.»