Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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ACCORDO COMMERCIALE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), congiuntamente denominati «Parti»;

in considerazione del fatto che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non saranno più validi per il Regno Unito da quando questo cesserà di essere uno Stato membro dell’Unione europea o al termine di un qualsiasi periodo transitorio o attuativo, nel corso del quale i diritti e gli obblighi posti in essere da tali accordi continueranno ad applicarsi al Regno Unito;

nell’ottica di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi vigenti tra loro come posti in essere dagli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Inserimento degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea

1. Le disposizioni dei seguenti accordi («Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea»), in vigore immediatamente prima che cessino di essere applicabili al Regno Unito, sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a) Accordo in forma di scambi di lettere del 21 luglio 1972 tra la Comunità economica

europea e la Confederazione Svizzera nei settori dell’agricoltura e della pesca, come successivamente modificato dagli ulteriori accordi del 5 febbraio 1981, 14 luglio 1986 e 18 gennaio 1996 («Scambi di lettere sull’agricoltura e la pesca»);

(b) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso

a Bruxelles il 22 luglio 1972 («Accordo di libero scambio»)1;

(c) Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi

agli appalti pubblici, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 1999 («Accordo sugli appalti pubblici»);

1 A scanso di equivoci, il Protocollo aggiuntivo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell’Accordo di libero scambio.