Avamprogetto Norme di origine
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 2 pagine
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DICHIARAZIONE COMUNE PER UN APPROCCIO TRILATERALE IN MATERIA DI NORME DI ORIGINE
Oltre al Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio incorporato, come stabilito nell’appendice dell’allegato 1 all’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito sottoscritto in data odierna, la Svizzera e il Regno Unito hanno adottato la seguente dichiarazione:
Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine
1. Prima dell’avvio dei negoziati commerciali tra il Regno Unito e l’Unione europea, i governi delle Parti all’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito riconoscono che un approccio trilaterale in materia di norme di origine che consenta di coinvolgere l’Unione europea è l’esito auspicabile per gli accordi commerciali tra le Parti e l’Unione europea. Tale approccio permetterebbe di replicare i flussi commerciali esistenti e garantirebbe il riconoscimento reciproco, in fase di esportazione, del materiale originario delle due Parti e dell’Unione europea, in linea con la finalità degli accordi commerciali tra la Svizzera e l’Unione europea.
2. A tale riguardo, i governi delle Parti riconoscono che ogni accordo bilaterale tra le Parti rappresenta un primo passo per raggiungere l’esito auspicato. Qualora si dovesse arrivare a un accordo tra il Regno Unito e l’Unione europea, i governi delle Parti riconoscono l’urgenza di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio integrato al fine di replicare un approccio trilaterale in materia di norme di origine in cui sia coinvolta anche l’Unione europea.
3. I governi delle Parti riconoscono inoltre l’urgenza di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio integrato al fine di dare atto dell’esito del processo di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, laddove queste siano concordate con le altre Parti alla Convenzione.
4. Quanto ai paragrafi 1 e 3, le misure necessarie saranno adottate in conformità con le procedure del Comitato misto di cui al Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio incorporato.
5. La presente Dichiarazione comune entra in vigore all’atto della firma e continuerà ad applicarsi finché non vi verrà posta fine da uno dei due governi.
La presente Dichiarazione rappresenta quanto concordato dal Consiglio federale della Confederazione Svizzera e dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito agli oggetti che vi sono trattati.