Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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ALLEGATO 6
ALLEGATO 6 MODIFICHE ALL’ACCORDO ANTIFRODE
Ai fini del presente Accordo, l’Accordo antifrode incorporato è modificato come segue:
1. all’articolo 39, paragrafo 3 non è inserito «almeno una volta all’anno».
2. all’articolo 46 «almeno 6 mesi dopo la data della sua firma» è sostituito con «dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e alle attività illecite già previste dall’Accordo antifrode».
3. l’articolo 47 non è inserito.
4. la seguente Dichiarazione comune e il seguente Processo verbale approvato delle Parti dell’Accordo antifrode si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:
(a) Dichiarazione comune relativa al riciclaggio, e
(b) Processo verbale approvato dei negoziati sull’Accordo di cooperazione tra la
Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («Processo verbale concordato»).
5. All’articolo 25, paragrafo 2 e All’articolo 43 del Processo verbale approvato non si applicano.