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Consultazione 2019/4: Modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce) · 2 pagine
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3Se non è possibile fornire un’indicazione ai sensi del capoverso 2 o 2bis, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «Il prodotto può essere stato ottenuto mediante caccia con o senza trappole oppure mediante allevamento in gruppo o allevamento in gabbie con fondo a griglia».
Art. 7 cpv. 1
1L’autenticità della pelliccia, l’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr