Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 9 pagine

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1 Contesto e descrizione del progetto

1.1 Oggetto

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L’Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale, di cui la Svizzera non è un membro, è amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Oltre a regole di procedura per l’Ufficio internazionale (segretariato) dell’OMPI e per le Parti contraenti, l’Accordo di Lisbona prevede alcune disposizioni che definiscono la protezione, di livello elevato, che le Parti contraenti sono tenute ad accordare alle denominazioni d’origine (DO) registrate sul piano internazionale.

Il processo di revisione dell’Accordo di Lisbona ha avuto inizio nel 2008 e ha portato all’adozione, il 20 maggio 2015, dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche (di seguito «Atto di Ginevra»), al quale si propone che la Svizzera aderisca.

1.2 Punti cardine del progetto posto in consultazione

Nell’interesse dei beneficiari svizzeri di IG e dei consumatori svizzeri, si propone che la Svizzera aderisca all’Atto di Ginevra e quindi al sistema di Lisbona.

Le disposizioni dell’Atto di Ginevra e del relativo Regolamento d’esecuzione (di seguito «Regolamento»), direttamente applicabili, sono sufficientemente precise e dettagliate da richiedere solo qualche disposizione di attuazione. Il registro internazionale, che riporta gli effetti di ogni registrazione internazionale in ciascuna delle Parti contraenti, è amministrato dall’OMPI. Alcuni aspetti delle procedure nazionali e alcune questioni specifiche sono disciplinati nel progetto di

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modifica della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di

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provenienza (LPM) e saranno precisati nell’ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM). Questo ai fini di aumentare la trasparenza delle operazioni relative all’amministrazione del sistema di Lisbona per la Svizzera tenendo conto delle diverse casistiche possibili.

Con il progetto di revisione parziale della LPM s’intende attuare i seguenti punti dell’Atto di Ginevra:

 creazione di una base legale per la registrazione di DO e IG svizzere nel registro

internazionale dell’OMPI;

 definizione dei requisiti necessari per richiedere la registrazione internazionale di una DO o di

un’IG la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero;

 creazione di una base legale che definisca i motivi che possono giustificare il rifiuto degli effetti

di una registrazione internazionale (DO o IG straniera) per cui è richiesta la protezione in Svizzera;

 creazione di una base legale che permetta di accordare a terzi un periodo di transizione per

mettere fine all’uso della DO o dell’IG protetta in virtù di una registrazione internazionale;

1 Il testo dell’Accordo di Lisbona è pubblicato in francese sul sito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

al seguente indirizzo: www.ompi.org > Savoirs > Lisbon Express > Arrangement de Lisbonne.

2 RS 232.11

3 RS 232.111