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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine
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Art. 24h Obbligo di rendicontazione
1Le imprese ai sensi dell’articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno adempiere ai seguenti obblighi verso l’UFC:
a. presentare un rapporto che esponga se e come sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 24a capoverso 1;
b. notificare i dati necessari al controllo dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 24b, in particolare sui proventi lordi realizzati nonché sulle spese fatte valere per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.
2Le imprese esonerate dagli obblighi giusta l’articolo 24a capoverso 3 o l’articolo 24e capoverso 2 informano l’UFC di eventuali cambiamenti concernenti le condizioni determinanti per l’esonero.
Art. 24i Obbligo di notifica
1Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera attraverso servizi digitali su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per film.
2I dati sono pubblicati periodicamente.
Art. 27 cpv. 1
1Chiunque, intenzionalmente, non adempie all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 23 o 24g, è punito con una multa.
Art. 28 cpv. 1
1Chiunque, come membro della direzione di un’impresa, omette di fornire i dati che egli ha l’obbligo di notificare conformemente all’articolo 24, 24h o 24i nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni, è punito con una multa.
Art. 33 lett. f
Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:
f. la collaborazione tra autorità, la protezione dei dati e l’ammissibilità di contributi finanziari e tasse legati ad attività transfrontaliere.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.