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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine

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b. mostra film in modo sporadico; oppure

c. l’obbligo risulta sproporzionato o impossibile da osservare, per esempio per via del tipo di film offerti, dell’orientamento tematico dell’offerta o perché ripropone inalterata l’offerta di terzi.

Sezione 2: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 24b Principio

1Le imprese che offrono in Svizzera film attraverso servizi su richiesta o di abbonamento elettronici, devono destinare ogni anno almeno il

4per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente oppure versare una corrispondente tassa di promozione.

2L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

Art. 24c Spese computabili

1Sono riconosciute come spese solo prestazioni pecuniarie per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero, versate a terzi indipendenti con sede o domicilio in Svizzera.

2Sono computabili le spese per:

a. l’acquisto dei diritti di commercializzazione online per l’offerta propria dei titolari dei diritti e compensi per lo sfruttamento dei film giusta la legge del 9 ottobre 199265 sul diritto d’autore (LDA) alle società di gestione autorizzate;

b. la creazione di film commissionati da case di produzione svizzere indipendenti con la collaborazione di cineasti indipendenti;

c. la coproduzione di film nel quadro di un contratto di coproduzione con una casa di produzione svizzera indipendente e con la collaborazione di cineasti indipendenti;

3Dalle spese computabili vanno dedotti tutti i sussidi per la promozione della cultura e del cinema di Confederazione, Cantoni e Comuni nonché di istituzioni sostenute da questi in misura preponderante oppure finanziate attraverso tasse pubbliche.

Art. 24d Proventi lordi

1Sono considerati proventi lordi tutte le entrate ricevute dall’impresa in relazione alla sua offerta cinematografica, in particolare:

a. la rimunerazione per l’utilizzo o l’acquisto dei film proposti;

b. le entrate per la promozione;

c. la rimunerazione per l’utilizzo di dati;

d. sussidi e tasse pubbliche.

2Nel caso delle imprese con sede all’estero sono determinanti solo i proventi lordi che confluiscono dalla Svizzera.

Art. 24e Tassa di promozione

1Il Consiglio federale disciplina la procedura per la determinazione e il prelievo della tassa di promozione nonché le modalità per la collaborazione con le autorità estere. In questo ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese toccate a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

2Può escludere un’impresa da questo obbligo o ridurre la quota destinata alla creazione cinematografica svizzera indipendente al 2 per cento, se:

a. non raggiunge una determinata cifra d’affari;

b. mostra film in modo sporadico; oppure

c. l’obbligo risulta sproporzionato o impossibile da osservare, in particolare per via del tipo di film offerti, dell’orientamento tematico dell’offerta o perché ripropone inalterata l’offerta di terzi.

Art. 24f Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere trasmettono all’UFC gratuitamente i dati che possono essere significativi per l’esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, in elenchi o su supporti elettronici di dati.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Art. 24g Obbligo di registrazione

1Le imprese che offrono film in Svizzera attraverso servizi digitali su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2Le imprese che non sono iscritte nel registro di commercio svizzero devono indicare un recapito in Svizzera e designare le persone responsabili.

3Tutti i cambiamenti vanno notificati immediatamente all’UFC.

65 RS 231.1