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Consultazione 2019/42: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021-2024 (Messaggio sulla cultura) · 71 pagine
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B Disegno
Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)
Modifica del…
I
La legge del 14 dicembre 200164 sulla produzione e la cultura cinematografiche è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1Nell’articolo 14 capoverso 1, «Ufficio federale competente (Ufficio)» è sostituito con «Ufficio federale della cultura (UFC)».
2Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoverso 1 e 23 capoverso 3, «Ufficio» è sostituito con «UFC».
Art. 8 Rubrica e cpv. 1
Promozione cinematografica
1Gli aiuti finanziari sono accordati in base a:
a. criteri di qualità (promozione selettiva);
b. criteri di successo (promozione legata al successo);
c. criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione) o
d. al contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell’offerta cinematografica in tutte le regioni della Svizzera (promozione della pluralità).
Art. 10 cpv. 2
2Sono esclusi contratti di prestazioni con imprese a scopo di lucro o con imprese e istituzioni in possesso o sotto l’influsso di imprese a scopo di luco.
Art. 15 cpv. 2
2Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell’offerta, i contributi degli enti televisivi e degli operatori che offrono film online nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Possono essere impiegati a destinazione vincolata per:
a. compiti di cui agli articoli 3–6;
b. compiti legati al prelievo della tassa;
c. compiti legati all’applicazione del Capitolo 3a.
Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico
1I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Cineteca svizzera.
2Trascorsi cinque anni dopo la loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.
Art. 24 cpv. 1, 3bise 5
1 e 3bis
Abrogati
5I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.
Titolo dopo l’art. 24
Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell’offerta cinematografica al di fuori delle sale
Sezione 1: Pluralità dell’offerta cinematografica
Art. 24a
1Le imprese che offrono film in Svizzera attraverso servizi digitali su richiesta o in abbonamento devono garantire, a favore della pluralità dell’offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia cinema europeo e che sia espressamente contrassegnato e ben rintracciabile.
2L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
3Il Consiglio federale può escludere un’impresa dall’obbligo di cui al capoverso 1 se:
a. non raggiunge un determinato fatturato;
64 SR 443.1