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Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 3 pagine
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Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera
decreta:
I
La legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva
1Il Consiglio federale può vietare l’importazione di esemplari di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:
2In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l’USAV può prevedere temporaneamente divieti di importazione per:
Art. 11 rubrica nonché cpv. 1 e 3
Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento
1Chiunque commerci o allevi a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.
3Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano o allevano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I– III CITES.
Art. 11a Obblighi di informazione nella vendita di esemplari di specie protette
1Le persone che offrono in vendita pubblicamente esemplari di specie protette devono fornire informazioni su di esse e sugli esemplari offerti.
RS ..........
1 RS 453 2019–…