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Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 3 pagine

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2Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

3I gestori delle piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

Art. 14 cpv. 2

2Essi possono rinunciare a una misura se per un esemplare si dispone già una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.

Art. 15 cpv. 2, secondo periodo

2... Esso determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

Art. 16 cpv. 1 e 1bis

1Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se:

a. i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito; oppure

b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.

1bisEssi possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

a. per l’importazione, il transito o l’esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;

b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione seppure la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione; oppure

c. sono un bene senza padrone.

Art. 24 cpv. 3 e 4

3Il termine di opposizione è di 30 giorni.

4La procedura di opposizione è gratuita.

Art. 26 Contravvenzioni e delitti

1È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. viola gli articoli 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) e 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende com-