Progetto
Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 3 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
2Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.
3I gestori delle piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.
Art. 14 cpv. 2
2Essi possono rinunciare a una misura se per un esemplare si dispone già una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.
Art. 15 cpv. 2, secondo periodo
2... Esso determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.
Art. 16 cpv. 1 e 1bis
1Gli organi di controllo confiscano gli esemplari sequestrati se:
a. i documenti o le prove mancanti non sono esibiti entro il termine impartito; oppure
b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.
1bisEssi possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:
a. per l’importazione, il transito o l’esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;
b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione seppure la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione; oppure
c. sono un bene senza padrone.
Art. 24 cpv. 3 e 4
3Il termine di opposizione è di 30 giorni.
4La procedura di opposizione è gratuita.
Art. 26 Contravvenzioni e delitti
1È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a. viola gli articoli 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) e 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende com-