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Consultazione 2019/58: Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) · 3 pagine
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merciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi),
b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall’USAV in virtù degli articoli 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieto di importazione) e 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);
c. possiede, offre in vendita o cede a terzi esemplari importati senza autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1.
2Nei casi di lieve entità la pena è della multa.
3È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale o del DFI che non sono punibili secondo il capoverso 1 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.
4È punito con la multa chiunque commette un’infrazione per negligenza ai sensi dei capoversi 1–3.
Art. 26a Crimini
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’infrazione:
a. riguarda un gran numero di esemplari delle specie di cui agli allegati I e II CITES;
b. è stata commessa dall’autore per mestiere;
c. è stata commessa dall’autore come membro di una banda che si è riunita per l’esecuzione prolungata di infrazioni alla presente legge.
Art. 27 cpv. 1, primo periodo
1L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui agli articoli 26 e 26a.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.