Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/68: Modifica della legge sugli embarghi · 4 pagine
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Il PS approva il progetto. Dal punto di vista dello Stato di diritto è necessario disciplinare per legge il divieto d’importazione emanato nel 2015 sulla base della Costituzione federale. Il PS approva anche l’altro obiettivo della revisione, ossia il fatto che in casi analoghi in futuro il Consiglio federale non debba più far ricorso alla Costituzione federale. Nel contempo formula una serie di proposte: abolire il divieto d’importazione emanato dalla Svizzera nei confronti dell’Ucraina, in modo che tale divieto si applichi soltanto alla Russia. I punti presentati per la revisione della LEmb prevista nel 2010 (assistenza amministrativa internazionale efficiente, possibilità di confisca di valori patrimoniali, estensione del campo d’applicazione, disposizioni penali) continuano a essere validi per il PS e vanno ripresi. Chiede inoltre al Consiglio federale di verificare se la Svizzera debba creare, sul modello del Global Magnitsky Human Rights Accountability Act statunitense, una base legale per sanzioni mirate in relazione alla corruzione e a gravi violazioni dei diritti umani.
L’UDC accoglie favorevolmente l’avamprogetto che ritiene una soluzione duratura e pragmatica utile a rafforzare la neutralità svizzera. Il progetto consentirebbe al Consiglio federale di tutelare gli interessi del Paese in maniera più semplice e con misure di durata indeterminata.
5 Cerchie interessate
Sono pervenuti sette pareri: due favorevoli, quattro contrari e un’astensione.
Centre Patronal (CP) concorda con la proposta. La tutela della neutralità giustifica il fatto di concedere al Consiglio federale un maggiore margine di manovra nell’attuazione di sanzioni internazionali. Considera vantaggioso il fatto che il Consiglio federale, competente in materia di politica estera, possa mantenere una politica della neutralità credibile estendendo le sanzioni a tutte le parti in conflitto.
L’Unione sindacale svizzera (USS) approva l’avamprogetto: è fondamentale creare una base legale per le disposizioni dell’O-Ucraina che possa essere estesa anche a casi analoghi. Nel contempo l’USS ritiene che vi siano un potenziale e richieste legittime per migliorare la politica svizzera in materia di embarghi. Queste ultime andrebbero tuttavia discusse in una forma diversa.
Da parte loro, le associazioni economiche respingono l’avamprogetto e deplorano il ridotto termine fissato per la consultazione. Per Swissmem il problema della limitazione temporale delle ordinanze basate sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale non giustifica un’estensione delle competenze del Consiglio federale. Andrebbe inoltre evitato che alle sanzioni sia conferito uno swiss finish sulla base della neutralità svizzera e che si differenzino così dalle sanzioni dell’UE, il partner commerciale più importante del nostro Paese. L’estensione delle sanzioni per ragioni di politica della neutralità deve avvenire in maniera oculata e ciò non è garantito dal progetto, tanto più che l’interpretazione del concetto di neutralità può fortemente variare in relazione alle sanzioni. L’industria svizzera non deve pagare il prezzo della politica della neutralità svizzera.
Scienceindustries riconosce che in certi casi le misure coercitive devono rimanere in vigore anche per un periodo prolungato, ma a sua volta non vede la necessità di un’ampia estensione delle competenze del Consiglio federale e di un prolungamento a tempo indeterminato senza una verifica periodica dell’adeguatezza delle sanzioni. Nel caso di un’estensione delle sanzioni bisogna inoltre tener conto delle ripercussioni sull’economia. Le imprese svizzere non devono essere svantaggiate rispetto ai loro concorrenti, presenti a livello globale, a causa di misure unilaterali.
Economiesuisse non è in linea di principio contraria all’orientamento dell’avamprogetto e riconosce che in singoli casi le misure coercitive possono rimanere in vigore anche per periodi più lunghi di quello attualmente previsto; ritiene tuttavia che non sia necessario estendere le competenze del Consiglio federale. Non si deve rinunciare, afferma, all’obbligo sancito per legge di verificare regolarmente l’adeguatezza delle sanzioni. Ricordando i notevoli rischi per
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