Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 7 pagine

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1 Situazione iniziale

a. I redditi gravati dell’imposta preventiva scaduti dopo il decesso dell’autore della successione devono essere dichiarati dagli eredi nel loro Cantone di domicilio. Secondo il diritto vigente, nel caso delle eredità indivise il rimborso dell’imposta preventiva è effettuato dal Cantone di domicilio dell’autore della successione. Questo Cantone deve verificare se i redditi sono stati dichiarati negli altri Cantoni. Con il coinvolgimento di diversi Cantoni si complica la verifica delle istanze di rimborso e vi è il rischio che l’imposta preventiva sia rimborsata a torto o due volte.

b. Attualmente, i funzionari svizzeri domiciliati all’estero devono presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La tassazione del reddito è però effettuata dall’autorità fiscale del luogo d’origine.

2 Punti essenziali del progetto

a. Per i redditi scaduti dopo il decesso, il rimborso dell’imposta preventiva sarà effettuato dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi anziché dall’ultimo Cantone di domicilio dell’autore della successione. Questo Cantone comunicherà al Cantone di domicilio degli eredi tutte le informazioni necessarie relative alla successione. In questo modo, nei casi fiscali intercantonali sarà possibile migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell’imposta preventiva.

b. In futuro, sarà l’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dei funzionari svizzeri domiciliati all’estero a decidere in merito al rimborso dell’imposta preventiva. Questo permetterà di semplificare e accelerare le procedure di tassazione e di rimborso.

3 Consultazione

3.1 Procedura di consultazione

Il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica

dell’ordinanza sull’imposta preventiva. La consultazione è terminata il 23 marzo 2020.

L’elenco dei partecipanti alla consultazione (con le rispettive abbreviazioni) figura

nell’allegato.

3.2 Valutazione

Per ragioni di chiarezza, nel presente rapporto vengono riportate le critiche principali.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati con il presente rapporto. Questi sono consultabili al seguente link: https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2019.html.