Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 7 pagine
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spensabile. Le quote dei casi complessi sarebbero difficilmente erogabili e le difficoltà legate ai rimborsi dell’imposta preventiva potrebbero quindi persistere. Il Cantone AG accoglie la proposta solo in parte, adducendo motivazioni simili e chiedendo lo stralcio del nuovo articolo 59 capoverso 3 OIPrev. L’articolo prevede che l’autorità fiscale competente per il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione comunichi all’autorità fiscale competente per l’erede il nome e l’indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.
3 Cantoni (BS, AR e VD) respingono il progetto per quanto riguarda la modifica
dell’attribuzione della competenza nel caso delle eredità indivise. Il Cantone AR giustifica il proprio parere contrario con il fatto che la tassazione debba essere ritenuta fino al momento della ricezione della comunicazione da parte del Cantone del defunto. Questo potrebbe causare un sensibile ritardo nella tassazione degli eredi. Il Cantone VD è consapevole della problematica legata al rimborso dell’imposta preventiva per le eredità indivise, ritiene però che un adeguamento del modulo S-167 sia sufficiente per risolvere il problema. Il Cantone BS sottolinea che un grande vantaggio della procedura attuale risiede nel fatto che il diritto al rimborso debba essere verificato una sola volta dall’autorità fiscale nel luogo di ultimo domicilio del defunto. La soluzione proposta causerebbe un maggiore dispendio dell’attività di verifica. Inoltre, l’autorità fiscale avrebbe già la facoltà di verificare se i valori patrimoniali della successione per i quali viene chiesto il rimborso dell’imposta preventiva sono noti e tassati correttamente.
Funzionari svizzeri: 4 Cantoni (SZ, VD, NE, GE) accolgono favorevolmente la proposta di modificare l’attribuzione della competenza per le istanze di rimborso dell’imposta preventiva nel caso dei funzionari svizzeri. 2 Cantoni (GE, NE) adducono come motivazione che la soluzione proposta avrebbe conseguenze solo minime sui processi lavorativi. 20 Cantoni e la CDCF contraddicono, invece, questa affermazione (ZH, BE, UR, OW, NW, BS, BL, SH, AI, SG, AR, GL, ZG, FR, SO, GR, AG, TG, TI, VS). Secondo loro, paragonato al numero di casi, il dispendio della nuova soluzione sarebbe sproporzionato. Per attuare il nuovo disciplinamento i Cantoni dovrebbero adeguare le loro soluzioni informatiche e i loro processi lavorativi, ciò avrebbe ripercussioni negative sia sul piano finanziario che organizzativo. Inoltre, in assenza di domicilio in Svizzera, non sarebbe possibile computare l’imposta preventiva, come di consueto, con l’importo dovuto delle imposte cantonali e comunali. L’attuale regolamentazione dovrebbe pertanto rimanere invariata.