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Consultazione 2019/81: Modifiche alle ordinanze sulla previdenza professionale · 4 pagine
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Ordinanza RU
Art. 55 fett. f
Alle singole eategorie d'investimento si applieano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
f. 10 per eento: per gli investimenti nelle infrastrutture.
3. Ordinanza del 13 novembre 19854 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Art. 2a Riduzione delle prestazioni qualora il benefieiario abbia eausato
volontariamente Ja morte dell' intestatario della previdenza
1L'istituto della previdenza individuale vineolata puö prevedere nel suo regolamento Ja riduzione o il rifiuto della prestazione in favore di un benefieiario se e a eonoseenza de! fatto ehe questi ha eausato volontariamente Ja morte dell'intestatario della previdenza.
2La prestazione divenuta disponibile e attribuita ai beneficiari sueeessivi nell'ordine previsto all'artieolo 2.
Art. 3 cpv. 2 fett. b
Abrogata
Art. 3a Trasferimento de! eapitale di previdenza a un istituto di previdenza o
ad altre forme rieonoseiute di previdenza
1L'intestatario della previdenza puö seiogliere il rapporto di previdenza, se:
a. utilizza il suo eapitale di previdenza per effettuare un riseatto presso un istituto di previdenza esente da imposte;
b. trasferisee il suo eapitale di previdenza a un'altra forma rieonosciuta di previdenza.
2Puö trasferire parzialmente il suo eapitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riseatto integrale di laeune presso un istituto di previdenza esente da imposte.
3II trasferimento de! eapitale di previdenza e il riseatto sono arnmessi fino all'etä ordinaria di pensionamento seeondo l'artieolo 21 eapoverso 1 LAVS5• Se l'intestatario della previdenza dimostra ehe eontinua a esereitare uri'attivitä luerativa, puö proeedere a un tale riseatto o trasferimento al massimo fino a einque anni dopo l'etä di pensionamento.
4Un tale riseatto o trasferimento non e piu possibile, se una polizza assieurativa diventa esigibile nei einque anni preeedenti l 'etä ordinaria di pensionamento.