Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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Di seguito sono esposte le principali novità.

Riduzione dell’aliquota minima di conversione

I due parametri fondamentali per la determinazione dell’aliquota di conversione sono la speranza di vita e il tasso d’interesse tecnico. Quest’ultimo si basa sul rendimento medio degli investimenti atteso dagli istituti di previdenza per gli anni a venire. Per l’aliquota minima di conversione attualmente applicata, il rendimento necessario è di circa il 5 per cento all’anno. Considerata la situazione attuale sui mercati finanziari, appare chiaro che questa percentuale non potrà essere raggiunta a lungo termine, ragion per cui un adeguamento dell’aliquota di conversione è inevitabile.

Con il presente progetto si prevede di fissare l’aliquota minima di conversione al 6 per cento per l’età ordinaria di pensionamento.

Misure compensative

Se si vuole garantire il mantenimento del livello delle prestazioni obbligatorie LPP, sono necessarie misure compensative. Senza di esse, l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione farebbe infatti diminuire il livello delle nuove prestazioni, quando uno degli obiettivi principali della presente riforma è proprio il mantenimento del livello delle rendite.

Per garantire le prestazioni, il progetto prevede, da un lato, la riduzione della deduzione di coordinamento e l’adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia e, dall’altro, un supplemento di rendita finanziato solidalmente per tutti i futuri beneficiari di rendita. La combinazione di queste misure permetterà di mantenere nel complesso il livello delle prestazioni e persino di migliorarlo con effetto immediato nel caso delle persone con redditi modesti, che lavorano a tempo parziale o che svolgono più impieghi. Saranno quindi le donne a beneficiare maggiormente di queste misure.

Supplemento di rendita

Al fine di compensare la riduzione dell’aliquota di conversione e quindi la diminuzione della rendita di vecchiaia LPP, un supplemento di rendita sarà versato a tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia o d’invalidità della previdenza professionale che soddisfano determinate condizioni. Questo supplemento sarà concesso a tutti coloro che acquisiranno il diritto a una rendita di vecchiaia del 2° pilastro dopo l’entrata in vigore della presente riforma. Esso ammonterà, per tutta la vita, a 200 franchi al mese per le classi d’età che acquisiranno il diritto alla rendita nei primi cinque anni dall’entrata in vigore, a 150 franchi al mese per le cinque classi d’età successive (dal 6° al 10° anno di transizione) e a 100 franchi al mese per le ultime cinque classi d’età della generazione di transizione (dall’11° al 15° anno di transizione). Per le classi d’età che acquisiranno il diritto a una rendita a partire dal 16° anno, l’importo del supplemento sarà fissato dal Consiglio federale per ogni anni civile. Il supplemento sarà finanziato mediante un contributo paritetico dello 0,5 per cento sul reddito AVS dei salariati. Incomberà agli istituti di previdenza riscuotere e trasferire questi contributi al fondo di garanzia.

L’importo del supplemento di rendita sarà indipendente da quello della rendita di vecchiaia LPP versata, il che andrà a vantaggio in particolare delle persone con redditi medio-bassi e dei lavoratori a tempo parziale, soprattutto donne.