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Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 4 pagine

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relativi alla guardia di frontiera e costiera europea. DF

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

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La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1bis

1bisLa Confederazione collabora con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/18966 all’attenzione di tale agenzia.

Art. 71 cpv. 2

2Nell’adempimento dei compiti, in particolare di quelli secondo il capoverso 1 lettere a e b, il DFGP può collaborare con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

Art. 71a cpv. 1

1La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/18967; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione indennizza i Cantoni per i costi di tali operazioni versando loro somme forfettarie. Il Consiglio federale fissa l’importo di tali somme.

Art. 109f cpv. 2 lett. d

2Il sistema d’informazione serve a:

d. trasmettere statistiche e dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/18968.

5 RS 142.20, nella versione RU 2019 1413.

6 Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.