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Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 4 pagine

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Art. 9 cpv. 2 lett. b

2 Sono deduzioni generali:

b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 7 capoverso 2bis lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio;

Art. 72zbisAdeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

1 I Cantoni adeguano le loro legislazioni agli articoli 7 capoversi 2 e 2bis nonché 9 capoverso 2 lettera b per la data dell’entrata in vigore della modifica del ….

2 A partire da tale data, le disposizioni di cui al capoverso 1 sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

3. Legge federale del 13 ottobre 19659 sull’imposta preventiva

Art. 19 cpv. 3 e 4

3 L’assicuratore notifica all’AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese.

4 L’assicuratore notifica all’AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 190810 sul contratto d’assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

9 RS 642.21

10 RS 221.229.1