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Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 4 pagine
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2. se il tasso d’interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;
b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio, il calcolo di cui sotto dipende dal valore del rendimento annualizzato (r) di obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante l’anno fiscale e i nove anni precedenti:
1. se il rendimento è maggiore di zero, si applica la formula seguente:
.
2. se il rendimento è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
Art. 33 cpv. 1 lett. b
1 Sono dedotti dai proventi:
b. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 22 capoverso 3bis lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio;
Art. 127 cpv. 1 lett. c
1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
c. gli assicuratori, su il valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA5, essi devono inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto, l’importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 22 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni di cui all’articolo 22 capoverso 3bis lettera b;