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Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 4 pagine

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2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 2 e 2bis

2 La quota di reddito derivante da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio è imponibile.

2bis Per il calcolo della quota di reddito di cui al capoverso 2 vale quanto segue:

a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19087 sul contratto d’assicurazione (LCA), il calcolo di cui sotto dipende dal valore del tasso d’interesse tecnico massimo (m) determinato al momento della conclusione del contratto sulla base dell’articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori:

1. se il tasso d’interesse è maggiore di zero, si applica la formula seguente:

.

2. se il tasso d’interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;

b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;

c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio, il calcolo di cui sotto dipende dal valore del rendimento annualizzato (r) di obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante l’anno fiscale e i nove anni precedenti:

1. se il rendimento è maggiore di zero, si applica la formula seguente:

.

2. se il rendimento è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

6 RS 642.14

7 RS 221.229.1

8 RS 961.01