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Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 3 pagine

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Sezione 1: Sportello unico

Titolo dopo l’art. 9

Sezione 3: Costruzioni e impianti non soggetti ad autorizzazione edilizia

Art. 9a

1Le costruzioni e gli impianti destinati a esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici possono essere edificati o modificati per una durata massima di18 mesi senza autorizzazione edilizia.

2I Cantoni possono prevedere una procedura di notifica.

Titolo prima dell’art. 69

Capitolo 10: Verifica degli effetti, dei geodati e del trattamento dei dati

Art. 69a Panoramica territoriale degli impianti di produzione dell’elettricità

1L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE tutti gli impianti di produzione dell’elettricità registrati sotto forma di geodati e fornisce i geodati all’UFE.

2L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:

a. ubicazione;

b. tecnologia;

c. categoria dell’impianto;

d. potenza;

e. data della messa in esercizio.

3Se un impianto di produzione dell’elettricità viene ampliato, la visione d’insieme contiene inoltre le informazioni concernenti la categoria dell’impianto, la potenza e la data della messa in esercizio dell’ampliamento.

Art. 76

L’organo d’esecuzione trasmette all’UFE entro il 6 gennaio le indicazioni necessarie al rendiconto finanziario dell’Amministrazione federale.