Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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Compendio

La progressiva digitalizzazione e globalizzazione dell’economia richiede adeguamenti nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di evitare svantaggi concorrenziali per le imprese sul territorio svizzero e garantire una riscos-

sione uniforme dell’IVA. Inoltre, il progetto contiene misure volte a semplificare il sistema dell’IVA per le piccole e medie imprese (PMI). Permette infine di attuare diversi interventi parlamentari.

Situazione iniziale

La legge del 12 giugno 20091 sull’IVA (LIVA) integralmente riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione parziale della LIVA, adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016, mirava in particolare a ridurre gli svantaggi concorrenziali legati all’IVA subiti dalle imprese sul territorio svizzero.

L’economia è però soggetta a una continua evoluzione. Poiché un’imposta come l’IVA riguarda tutti i settori dell’economia, occorre verificare costantemente la necessità di procedere a eventuali adeguamenti.

Contenuto del progetto

Il progetto contiene diverse modifiche della LIVA, segnatamente nell’ambito dell’assoggettamento, del rendiconto e della garanzia dell’imposta. Per quanto concerne la vendita per corrispondenza, la novità consiste nel fatto che ora sono considerate fornitori della prestazione le piattaforme elettroniche come i mercati virtuali e non più le imprese che distribuiscono i loro prodotti tramite queste piattaforme. Con questa misura viene attuata la richiesta della mozione Vonlanthen (18.3540) trasmessa dal Parlamento. Se le piattaforme estere si sottraggono all’assoggettamento, l’AFC può ordinare un divieto alle loro importazioni o distruggere gli invii, nonché pubblicare, a tutela dei clienti, i nomi delle imprese inadempienti. Per ridurre l’onere amministrativo delle imprese e dell’Amministrazione, il progetto prevede inoltre l’introduzione del rendiconto annuale vincolato all’obbligo di effettuare acconti. Inoltre, ora per le prestazioni transfrontaliere a contribuenti si deve applicare in linea di principio l’imposta sull’acquisto se il luogo della prestazione è sito sul territorio svizzero. Ciò garantisce una maggiore certezza del diritto e comporta un minore impegno di liquidità. Tra le misure a garanzia dell’imposta devono essere previsti, da un lato, l’assoggettamento del commercio di diritti di emissione e diritti analoghi all’imposta sull’acquisto, fermo restando che fino all’entrata in vigore di questa disposizione deve essere prescritta nell’ordinanza l’applicazione della procedura di notifica e, dall’altro, la possibilità di esigere, in alcuni casi, che una persona membro dell’organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti garanzie. Infine, il progetto attua le mozioni CET-S (16.3431 «Nessuna imposta sul

1 RS 641.20