Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

FF

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La progressiva digitalizzazione e globalizzazione dell’economia influisce anche sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). Sono quindi necessari nuovi modelli di riscossione dell’imposta per poter stare al passo con questi progressi, che sono particolarmente importanti nel settore del commercio online. La quota di questo settore sul commercio al dettaglio nel suo complesso è in constante crescita e i mercati esteri conquistano una quota di mercato sempre maggiore.

Nonostante l’introduzione, il 1° gennaio 2019, della regolamentazione della vendita per corrispondenza, una parte consistente dei consumi continua a non soggiacere all’imposta, perché si presuppone che non tutte le imprese di vendita per corrispondenza estere che adempiono le condizioni per l’assoggettamento siano realmente iscritte nel registro dei contribuenti. Questa situazione si ripercuote sulle casse federali e sugli offerenti nazionali di prodotti analoghi, i quali non possono sottrarsi al pagamento dell’IVA. Considerando fornitori della prestazione, analogamente a quanto richiesto dalla mozione Vonlanthen 18.3540, le piattaforme, si garantisce la parità di trattamento delle imprese di vendita per corrispondenza sul territorio svizzero e di quelle all’estero ai fini dell’IVA (di seguito si utilizza il termine «piattaforma» a prescindere che si tratti di una piattaforma elettronica in senso tecnico o di un’impresa assoggettata all’imposta che gestisce la piattaforma). Inoltre, per l’economia e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è meno dispendioso iscrivere nel registro dei contribuenti le piattaforme anziché le singole – e molto più numerose – imprese di vendita per corrispondenza.

Di conseguenza, la globalizzazione sta facendo aumentare l’importanza del trattamento differenziato ai fini dell’IVA nel commercio transfrontaliero nonché il rischio di una doppia o di una mancata imposizione. Inoltre, secondo il diritto vigente, le imprese estere devono essere iscritte nel registro dei contribuenti anche se eseguono esclusivamente prestazioni per contribuenti. Il futuro assoggettamento all’imposta sull’acquisto della maggior parte delle forniture e prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da imprese estere per imprese assoggettate all’imposta sul territorio svizzero (prestazioni interaziendali, «Business to Business»; B2B) permetterà di semplificare l’IVA in questo settore e di adeguarla alle mutate circostanze ed alle usuali normative vigenti in particolare nei Paesi dell’UE.

D’altra parte, vi è tutt’ora la necessità di apportare semplificazioni per i contribuenti e, in parte, anche per l’AFC. Tra le misure proposte, l’introduzione del rendiconto annuale è quella che produce il maggiore effetto di semplificazione. Gli sgravi amministrativi sono importanti soprattutto per le imprese che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo. Esse dovranno infatti determinare la cifra d’affari realizzata e l’imposta precedente deducibile soltanto una volta anziché quattro volte all’anno. Soprattutto per le imprese che allestiscono il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, l’effetto di semplificazione è nettamente minore, dato che attualmente esse devono allestire il rendiconto soltanto semestralmente e determinare unicamente la cifra d’affari. Un’ulteriore semplificazione è prevista per le agenzie di viaggio. Mentre attualmente, in caso di viaggi all’estero, è necessario scomporre