Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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Cost. (competenza legislativa dell’Assemblea federale). L’atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).
L’introduzione proposta all’articolo 103a AP-OIVA di una procedura di notifica obbligatoria per il trasferimento di diritti di emissione e diritti analoghi si basa sulla competenza del Consiglio federale di emanare ordinanze sancita nell’articolo 38 capoverso 2 LIVA.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera come stabilito all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.
6.5 Delega di competenze legislative
In forza dell’articolo 182 capoverso 1 Cost. il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Secondo il presente avamprogetto di legge esso è tenuto a emanare disposizioni di esecuzione della legge sull’IVA. Se sono necessarie altre disposizioni di esecuzione, la competenza legislativa del Consiglio federale discende dalla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.).
Al Consiglio federale vengono delegate competenze legislative nei seguenti ambiti:
– articolo 5: il Consiglio federale adegua il limite della cifra d’affari per l’applicazione del rendiconto annuale (art. 35 cpv. 1bis lett. b AP-LIVA) allorquando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall’ultimo adeguamento;
– articolo 79a capoverso 7: il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l’AFC può decidere un divieto di importazione di beni oppure la distruzione di beni in caso di invii da parte di imprese di vendita per corrispondenza e piattaforme online.