Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
FF
6.1.2 La proprietà e in capo all’impresa estera di vendita per corrispondenza
Dall’esame dell’ammissibilità di una limitazione della garanzia della proprietà è emerso quando segue:
1. l’articolo 79a AP-LIVA fornisce una base nella legge stessa;
2. sussiste un interesse pubblico, in quanto si evitano distorsioni della concorrenza legate all’IVA tra offerenti sul territorio svizzero e all’estero. Può quindi essere garantita la parità di trattamento.
3. La misura è proporzionata allo scopo per i motivi indicati di seguito:
a. la misura è adeguata perché grazie ad essa l’impresa di vendita per corrispondenza non potrà più spedire in Svizzera merci non assoggettate all’imposta. Di conseguenza, la parità di trattamento è garantita ed eventuali distorsioni della concorrenza vengono eliminate;
b. la misura è necessaria perché una misura meno incisiva, come quella di assoggettare direttamente l’impresa estera alla legislazione svizzera, sarebbe difficile da attuare in assenza di accordi internazionali efficaci. La misura in esame è quindi lo strumento adeguato e meno incisivo che si ha a disposizione;
c. la misura è anche ragionevolmente esigibile. Chi non rispetta la legge deve aspettarsi delle contromisure. L’interesse pubblico ad avere condizioni di concorrenza eque deve assumere maggiore importanza rispetto alla protezione della proprietà dell’impresa di vendita per corrispondenza su merci non assoggettate all’imposta.
L’ingerenza nella garanzia della proprietà dell’impresa di vendita per corrispondenza è pertanto giustificata.
6.1.3 La proprietà è in capo ai clienti svizzeri
Per esaminare l’ammissibilità di un’ingerenza nella garanzia della proprietà nei confronti dei clienti svizzeri, in linea di principio si deve seguire la stessa procedura indicata in precedenza. Soltanto il criterio dell’esigibilità richiede un esame separato.
3. La misura è proporzionata allo scopo per i motivi indicati di seguito:
c. la misura è ragionevolmente esigibile. I clienti svizzeri possono verificare autonomamente se l’impresa estera di vendita per corrispondenza fattura l’IVA. Se ciò non accade, essi rischiano di non ricevere la merce. Inoltre, i clienti svizzeri possono consultare il sito Internet dell’AFC per sapere se contro l’impresa sono state ordinate misure secondo l’articolo 79a AP-LIVA. Gli ordini all’estero sono d’altronde sempre rischiosi, in quanto è difficile far valere la pretesa di adempimento del contratto in via giudiziaria, e i clienti sono consapevoli di questo rischio.