Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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L’ingerenza nella garanzia della proprietà dei clienti svizzeri è pertanto giustificata.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dato che la Svizzera non è membro dell’UE e non ha adottato la direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto applicata in seno all’UE, la direttiva non viene messa in atto nel nostro Paese. Quest’ultimo potrà impostare anche in futuro la propria normativa in materia di IVA autonomamente. I trattati bilaterali tra la Svizzera e l’UE interessano l’IVA soltanto nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria. Il progetto non modifica queste disposizioni.
In virtù dell’Accordo del 23 novembre 201722 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, le Parti contraenti si sono impegnate a prevenire le frodi e a tutelare l’integrità del mercato dei sistemi di scambio di quote di emissioni (art. 3 par. 5 dell’accordo). Con l’introduzione dell’assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili e l’introduzione transitoria della procedura di notifica obbligatoria per il trasferimento di tali diritti, la Svizzera adempie i propri impegni.
L’imposizione delle piattaforme deve essere compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro dell’OMC. La compatibilità è garantita dalla parità di trattamento tra le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme estere e quelle sul territorio svizzero.
Va inoltre menzionato il Trattato del 28 ottobre 199423 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein, con il quale il Principato del Liechtenstein, che forma con la Svizzera un unico territorio doganale, riprende per il proprio territorio il diritto relativo all’IVA applicato in Svizzera. Lo scopo del Trattato è assicurare nei due Stati un disciplinamento, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’IVA. Il Trattato rimane in vigore a patto che nessuna delle due Parti contraenti lo denunci. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein deve adeguare il proprio diritto relativo all’IVA alla legge svizzera in materia riveduta.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede una revisione della legge sull’IVA e riguarda quindi disposizioni importanti contenenti norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale di emanare la legge discende dall’articolo 163 capoverso 1