Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

Secondo le stime, per il servizio d’amministrazione i costi supplementari annuali ammontano a circa 280 000 franchi (per una percentuale di impiego del 200 %) e i costi unici a circa 500 000 franchi (sviluppo del sistema informatico).

14.5.2 Cantoni

Le modifiche non tangono i Cantoni.

14.5.3 Economia

Il versamento diretto contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte poiché l’importo effettivamente pagato dagli acquirenti ai produttori e l’importo della sovvenzione versato dalla Confederazione saranno indicati separatamente.

Soprattutto nelle esportazioni, mediante la riduzione dei prezzi svizzeri per il latte trasformato in formaggio, gli acquirenti di formaggio potrebbero fare pressione sui prezzi influenzando negativamente i prezzi del latte all’interno del Paese. Con minori prezzi per il latte trasformato in formaggio potrebbero diminuire anche i prezzi del latte di latteria.

Anche il latte ottenuto senza insilati sottoposto a bactofugazione o a pastorizzazione e trasformato in formaggio riceverà il supplemento per il foraggiamento senza insilati. In tal modo questo latte potrà essere utilizzato sempre più per la produzione di formaggio a basso valore aggiunto.

Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori in futuro potrebbe innescare discussioni politiche sulla portata del sostegno federale diretto per azienda agricola. Coloro che per le condizioni svizzere sono grandi produttori e che già oggi ricevono pagamenti maggiori mediante il sistema dei pagamenti diretti, sarebbero oggetto delle critiche più aspre.

14.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera in ambito internazionale. L’accordo agricolo OMC esige che il sostegno statale vada a beneficio dei produttori e non dei valorizzatori. Il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori è pertanto accolto favorevolmente nell’ottica dell’accordo agricolo OMC.

Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è un pagamento vincolato alla produzione ed è notificato nell’OMC nel cosiddetto «amber box». L’estensione del pagamento al latte di animali foraggiati senza insilati sottoposto a bactofugazione o pastorizzazione prima di essere trasformato in formaggio non ha ripercussioni su questa classificazione ed è quindi conciliabile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

14.7 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022. In tal modo i valorizzatori dispongono del tempo necessario per prepararsi al nuovo obbligo di notifica. Inoltre il servizio d’amministrazione può adeguare il sistema informatico.

14.8 Basi legali

La base legale è costituita dagli articoli 38, 39 e 43 LAgr.