Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero RU 2020

b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;

c. la revoca di un’autorizzazione.

Art. 6

Abrogato

Art. 9 cpv. 3 e 3bis

3Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo:

a. quali quantità di materie prime ha acquistato per valorizzatore, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;

b. quali quantità di materie prime ha venduto per valorizzatore, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;

c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio.

3bisLa notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.

Art. 11 Conservazione dei dati

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte commerciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasformate in formaggio che sono necessari all’ispezione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr