Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero RU 2020
b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
c. la revoca di un’autorizzazione.
Art. 6
Abrogato
Art. 9 cpv. 3 e 3bis
3Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo:
a. quali quantità di materie prime ha acquistato per valorizzatore, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
b. quali quantità di materie prime ha venduto per valorizzatore, indicando separatamente il latte proveniente da animali nutriti con o senza insilati;
c. in quale modo ha valorizzato le materie prime, in particolare quali quantità di materie prime sono state trasformate in formaggio.
3bisLa notifica di cui al capoverso 3 deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d’amministrazione.
Art. 11 Conservazione dei dati
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte commerciale, alle materie prime acquistate e vendute nonché alle materie prime trasformate in formaggio che sono necessari all’ispezione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr