Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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3 Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto), RS 916.151.2
3.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto disciplina tutti i requisiti relativi al materiale vegetativo di moltiplicazione e alle piante delle principali specie da frutto a nocciolo, a granelli e a bacche per un utilizzo a scopo commerciale in agricoltura. L’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto, in vigore dal 1999, è fondata sull’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, ma non poteva essere equiparata alla normativa europea. A seguito della revisione totale delle disposizioni dell’UE sul materiale di moltiplicazione e sulle piante da frutto, il principio dell’equivalenza ha assunto una valenza fondamentale per garantire una moltiplicazione varietale transfrontaliera e un commercio di piante transfrontaliero senza ostacoli ed è nell’interesse dei vivaisti e dei frutticoltori svizzeri. Il materiale di moltiplicazione e le piante di specie da frutto sono già parte integrante dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo), ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato 6, tuttavia l’accordo non prevede disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione. A seguito dell’entrata in vigore, l’accordo dovrebbe essere modificato di conseguenza.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
Nell’ottica di garantire il principio dell’equivalenza sono riprese disposizioni tratte dai seguenti atti normativi:
(i) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (ii) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE
(iii) Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà
(iv) Direttiva di esecuzione 2014/98/EU della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali
Vengono riprese anche disposizioni tecniche concernenti la direttiva di esecuzione (UE) …/… del XXX che modifica le direttive 66/402/CE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CE e 93/61/CE della Commissione nonché le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi sulle sementi e su altro materiale vegetale di moltiplicazione. Il varo è avvenuto solo a novembre 2019. In particolare la versione dell’allegato 3 numero 12 dell’ordinanza sarà definitiva soltanto dopo che la direttiva di esecuzione sarà pubblicata.
Queste modifiche rendono necessaria una revisione totale del testo vigente, titolo compreso. Quest’ultimo viene formulato in maniera più generica e diventa: «Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto (Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto, OPFr-DEFR)».
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1
Il campo di applicazione del diritto sul materiale di moltiplicazione è fissato in linea di principio nell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Il presente articolo stabilisce il campo di applicazione dell’ordinanza in oggetto definendo alla lettera a le specie per le quali è allestito un elenco delle varietà ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Alla lettera b nel campo di applicazione vengono inclusi i portainnesti e le parti di piante di specie diverse destinati a essere innestati con il materiale di cui alla lettera a. Le disposizioni di esecuzione della presente ordinanza relative a