Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto

Articolo 15

Il presente articolo disciplina, sulla base dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, la procedura di ammissione di varietà nell’elenco delle varietà. Di norma le varietà sono ammesse su domanda. Il ruolo del richiedente generalmente è riservato al costitutore – quelli esteri devono presentare la domanda attraverso un rappresentante legale con sede o domicilio in Svizzera. Il richiedente è responsabile dell’inoltro di un fascicolo completo e del rispetto di determinati obblighi per la presentazione della domanda e durante la procedura di ammissione, come ad esempio quello di fornire un campione di analisi e di riferimento. Ai fini dell’ammissione di una varietà come «varietà con descrizione ufficiale» questi obblighi comportano un esame tecnico che secondo l’articolo 16 deve essere organizzato dall’UFAG nel caso non sia già stato effettuato. Meno obblighi sono previsti nel caso di una domanda di ammissione come «varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta». In questo caso a svolgere un ruolo importante è la descrizione della varietà da parte del richiedente che deve essere riconosciuta dall’UFAG nel quadro del trattamento della domanda. Nell’elenco delle varietà possono infine essere ammessi i cloni relativi a tutte le varietà.

Se il costitutore della varietà non è noto, le domande possono essere presentate da una persona che non ha partecipato al processo di selezione. Praticamente ciò si applica soltanto a varietà più obsolete già descritte nella letteratura pertinente; nel capoverso 3 dell’articolo viene pertanto concessa la possibilità di ammettere nell’elenco questi tipi di varietà. La cerchia dei possibili richiedenti è ristretta ai produttori riconosciuti ai sensi dell’articolo 20 e alle organizzazioni professionali affermate affinché la presentazione della domanda sia fondata su un interesse comprovato alla moltiplicazione.

Nell’ultimo capoverso viene sancita la possibilità per l’UFAG di ammettere nell’elenco delle varietà da frutto risorse fitogenetiche descritte senza rispettiva domanda, affinché sia possibile per l’UFAG sviluppare misure efficaci per la conservazione e la moltiplicazione di tali risorse ai sensi dell’ORFGAA (RS 916.181).

Articolo 16

Il presente agricolo disciplina l’esecuzione degli esami ufficiali della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità di una varietà il cui esito ne determina la descrizione ufficiale.

Articolo 17

Nel presente articolo viene stabilita la durata dell’ammissione nell’elenco delle varietà e la procedura di proroga di tale durata. La proroga può essere ripetuta senza limitazioni. Questo articolo è stato concepito nell’ottica di eliminare le varietà per cui non vi è più un interesse economico.

Articolo 18

Il presente articolo riporta tutti i motivi per cui è possibile stralciare una varietà dall’elenco.

Articolo 19

La sezione relativa a produzione, certificazione (s.l.) e condizionamento di materiale di moltiplicazione e piante è la più complessa. In base all’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, al capoverso 1 lettera a la produzione è limitata in generale alle categorie di cui agli articoli 8- 12 onde poter stabilire anche i requisiti specifici sulla base dell’articolo 10 capoverso 5 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Il presente articolo apre la sezione indicando al capoverso 1 le condizioni generali in materia di produzione, ovvero riconoscimento dei produttori, ammissione delle varietà, registrazione (salute dei vegetali) e qualità. Alla lettera c l’elenco comune delle varietà dell’UE viene equiparato ai registri nazionali delle varietà degli Stati membri attraverso un rimando, secondo l’allegato 6 dell’accordo agricolo, alla direttiva di esecuzione dell’UE che definisce questi elenchi. Alla lettera d viene sancito l’obbligo generale di registrazione delle colture di moltiplicazione che costituisce la base del controllo ufficiale dei requisiti specifici di cui all’allegato 3.

Al capoverso 2 vengono stabilite le colture di moltiplicazione registrate il cui materiale può essere certificato (s.l.). Si fa riferimento al principio di filiazione delle categorie che, unitamente ai requisiti specifici di moltiplicazione per le piante madri secondo gli articoli 24 e 26, rappresenta il requisito materiale posto allo schema riproduttivo.

Al capoverso 3 è stabilita la deroga per i portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b).

Articolo 20

Il presente articolo sancisce l’obbligo di riconoscimento dei produttori secondo gli articoli 12 e 13 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.