Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto
Al capoverso 1 sono definiti gli ambiti in cui è necessario il riconoscimento, tra cui rientrano tutte le attività in relazione al materiale di moltiplicazione e alle piante. Viene fatta una distinzione tra moltiplicazione di piante madri e produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di garantire che soltanto le aziende che adempiono i requisiti specifici di cui agli articoli 24 e 26 possano procedere alla moltiplicazione di piante madri. Il riconoscimento per la conservazione di piante madri e materiale di moltiplicazione, analogamente a quello per la loro moltiplicazione, è vincolato alla possibilità delle aziende di rispettare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. Il condizionamento comprende unicamente le manipolazioni delle partite di materiale, quindi le aziende che importano solamente il materiale per poi imballarlo e commercializzarlo possono essere riconosciute separatamente.
Il capoverso 3 indica le condizioni per il riconoscimento. Il presupposto fondamentale è l’autorizzazione al rilascio di passaporti fitosanitari in virtù dell’ordinanza sulla salute dei vegetali. Dopodiché il personale deve essere qualificato per poter effettuare la moltiplicazione, l’autocontrollo e procedere alle registrazioni necessarie. Anche l’autorizzazione da parte dei costitutori a effettuare la moltiplicazione è un presupposto per garantire che vi sia un interesse comprovato al riconoscimento del produttore. Infine, il produttore deve essere in grado di garantire la tracciabilità della merce.
Nell’esecuzione pratica la decisione di riconoscimento avviene sempre parallelamente al riconoscimento per il rilascio di passaporti fitosanitari e il numero di omologazione viene ripreso come numero identificativo (cpv. 4).
Articolo 21
Il presente articolo sancisce in maniera vincolante la responsabilità individuale del produttore.
Quest’ultimo è tenuto ad adottare un piano di controllo aziendale, a effettuare controlli e ad attuare misure secondo la lettera a. Oltre ai controlli ufficiali è tenuto a svolgere ispezioni proprie sulle colture di moltiplicazione rispettando i requisiti di cui all’allegato 3 (lett. b). Deve tenere un registro relativo alle attività previste alle lettere a e b nonché agli acquisti e alle vendite. Questo va conservato e tenuto a disposizione dell’UFAG, su richiesta (p.es. nel quadro di un’ispezione in campo) (lett. c). Alla lettera d è sancito l’obbligo per il produttore di garantire la tracciabilità della merce senza però prescrivere una procedura ben precisa.
Articolo 22
Il riconoscimento può essere revocato se le condizioni rilevanti per la produzione di materiale non sono più soddisfatte. In particolare al capoverso 1 viene menzionato specificatamente il riconoscimento per il rilascio di passaporti fitosanitari perché la sua revoca nell’esecuzione pratica comporta anche quella del riconoscimento ai sensi della presente ordinanza.
Articolo 23
I vari aspetti da controllare nelle colture di moltiplicazione possono essere suddivisi, da un lato in aspetti che devono essere controllati periodicamente per la certificazione (s.l.) del materiale di moltiplicazione (cfr. art. 28), dall’altro in aspetti che devono essere sottoposti a un controllo ufficiale iniziale e che successivamente vanno soltanto ricontrollati. Questi ultimi vengono controllati nel quadro della registrazione delle colture di moltiplicazione. A tal fine sono necessari un’ispezione in campo, il controllo dei registri e il controllo della corrispondenza della descrizione della varietà. Quest’ultimo in Svizzera è effettuato applicando metodi di genetica molecolare anziché un controllo delle caratteristiche varietali e in futuro dovrà essere svolto in un periodo di tempo adeguato e a intervalli regolari secondo l’allegato 3 numero 1. Sarà comunque possibile continuare ad avvalersi di metodi di genetica molecolare secondo le prescrizioni dell’UFAG in virtù del punto 1.8. Per i portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà, ai fini di determinare l’identità vengono analizzate le caratteristiche tipiche della specie.
Le esigenze relative alla conservazione e al terreno garantiscono che non vi sia alcun rischio di contaminazione da organismi nocivi rilevanti menzionati nell’allegato 3. Non si applicano per la registrazione di colture destinate alla produzione di materiale CAC.
Per quanto concerne il materiale CAC il produttore deve controllare l’aspetto varietale, garantire l’origine e verificare il rispetto dei requisiti sanitari. Il controllo ufficiale nel quadro di un’ispezione in campo avviene a intervalli stabiliti dall’UFAG in funzione del rischio.
Se una coltura è registrata presso l’UFAG, sottostà al controllo ufficiale. Il capoverso 4 prescrive che l’UFAG può decidere in base al suo giudizio tecnico che a effettuare il controllo sia il produttore.
Il rinnovo di piante madri nella coltura secondo il capoverso 5 determina una verifica dello stato della registrazione permettendo di procedere a eventuali adeguamenti del piano di controllo.
La durata della registrazione dal profilo tecnico risulta dal periodo di utilizzo ammesso per le piante madri che deve essere ancora stabilito caso per caso nell’allegato 3 numero 9.1.