Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto

materiale di prebase il quale a livello di esecuzione pratica è perlopiù prodotto e conservato attraverso strutture pubbliche, il cosiddetto conservatorio.

Articolo 10

Il materiale di base è la categoria fondamentale per la moltiplicazione di materiale certificato (s.l.). Il presente articolo definisce la categoria. Le piante madri di materiale di base vengono prodotte da materiale di prebase o, in misura limitata, da materiale di base secondo l’articolo 26. La produzione di materiale di base ha lo scopo di ottenere una quantità sufficiente di materiale certificato. In Svizzera finora questa categoria ha avuto un ruolo marginale perché la domanda è comparativamente bassa e i vivai sono sempre riusciti a produrre il materiale certificato direttamente da materiale di prebase del conservatorio di Agroscope o di un’istituzione estera.

Articolo 11

Il materiale certificato chiude la linea di filiazione del materiale certificato (s.l.). In questa categoria non ha più luogo alcuna fase di moltiplicazione, ovvero le piante madri di materiale certificato devono essere ottenute da materiale di base o di prebase. La categoria mira a produrre piante commercializzabili per i frutticoltori. Nel presente articolo sono stabilite tutte le fasi di produzione da cui si possono ottenere piante certificate in questa categoria. Viene fatta una distinzione tra «materiale di moltiplicazione certificato» e «piante certificate». Il primo viene ottenuto direttamente da piante madri di materiale certificato e serve a produrre piante perlopiù attraverso tecniche di innesto. Anche le piante possono tuttavia essere ottenute come nesti finiti direttamente dalla pianta madre di materiale certificato ed essere commercializzate per essere innestate dai frutticoltori su portainnesti già cresciuti.

Articolo 12

Il presente articolo definisce la categoria di materiale alternativa al materiale certificato (s.l.) già prevista dall’articolo 10 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. Per questa categoria non si applicano le norme di filiazione e le condizioni di moltiplicazione. Sulla base dell’articolo 13 dell’ordinanza appena citata, vanno tuttavia stabiliti requisiti per la produzione che i produttori riconosciuti devono rispettare e controllare. L’UFAG esercita la sua funzione di controllo ufficiale per questa categoria di materiale nell’ottica di un controllo generale che nell’esecuzione pratica, per quanto concerne i requisiti fitosanitari, deve rispettare l’intensità dei controlli stabilita ai sensi dell’ordinanza sulla salute dei vegetali.

Articolo 13

Il presente articolo e i conseguenti articoli 14-18 definiscono, sulla base dell’articolo 9 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, i criteri per la gestione dell’elenco delle varietà da parte dell’UFAG.

L’elenco delle varietà è concepito nell’ottica di garantire un esame tecnico preliminare della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità della varietà, che costituisce il presupposto per la moltiplicazione multilivello. Il risultato di questo esame è la descrizione delle caratteristiche definite che consentono di identificare la varietà nel processo di moltiplicazione. L’UFAG tiene l’elenco delle varietà ai sensi della sua ordinanza sulle varietà (RS 916.151.6). Una durata più lunga di ammissione della varietà

nell’elenco consente di identificare le variazioni del materiale genetico interessanti dal profilo economico (mutazioni somatiche) che si verificano in modo casuale nelle colture frutticole. I cloni identificati in questo modo, su domanda, possono essere ammessi nell’elenco sotto la rispettiva varietà e presi in considerazione per la produzione di materiale certificato (s.l.) nonché essere indicati sull’etichetta.

Articolo 14

Il presente articolo fissa le condizioni per l’ammissione di una varietà che devono essere garantite durante la relativa procedura. Viene fatta una distinzione tra ammissione di nuove varietà con descrizione ufficiale, per le quali deve essere effettuato in precedenza un esame ufficiale delle rispettive caratteristiche varietali, e ammissione di varietà esistenti, ovvero già commercializzate in Svizzera prima del 30 settembre 2012. Per queste ultime nell’allegato 2 è stilato un elenco di caratteristiche in base a cui il richiedente deve descrivere la varietà in questione. L’UFAG riconosce questa descrizione se la varietà non è stata ancora descritta. Le risorse fitogenetiche sono descritte nel quadro della promozione del loro impiego sostenibile. Le caratteristiche impiegate a tal fine costituiscono la base dei requisiti da formulare nell’allegato 2.