Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza del DEFR sulle piante da frutto
produzione, certificazione (s.l.) e commercializzazione di portainnesti secondo la lettera b si riferiscono alle disposizioni che vanno integrate negli articoli 11 capoverso 1ter, 14 capoverso 1ter e 15 capoverso 3bis dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione.
Articolo 2
Il presente articolo definisce varietà speciali per le quali, sulla base dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, sono previste deroghe alle disposizioni di esecuzione per la commercializzazione.
Articolo 3
Il presente articolo definisce il clone come categoria di identità subordinata alla varietà di materiale certificato (s.l.).
Articolo 4
La definizione generica menzionata nell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione «materiale vegetale di moltiplicazione» (ingl. plant reproductive material) comprende il materiale generativo (sementi) e quello vegetativo (piante e parti di piante). Il presente articolo suddivide il materiale vegetale di moltiplicazione ai sensi dell’ordinanza nei sottoconcetti «materiale di moltiplicazione» (ingl. plant propagating material) e «piante» (ingl. planting material / plants) cui fanno riferimento tutte le disposizioni dell’ordinanza. L’ultimo dei due comprende il materiale che viene commercializzato direttamente per utilizzo commerciale in frutticoltura.
Articolo 5
La pianta madre, intesa come più piccola unità formante la coltura vegetale, è l’elemento centrale della certificazione (s.l.) del materiale di moltiplicazione, in base al quale vengono definiti tutti i requisiti relativi alle specifiche condizioni di moltiplicazione negli articoli 24 e 26. La pianta madre non viene certificata (s.l.), ma, attraverso le norme di filiazione delle categorie di materiale certificato (s.l.) ai sensi degli articoli 8-11, all’articolo 19 viene stabilito che deve essere prodotta da materiale certificato (s.l.) di una determinata categoria. All’inizio vi è la candidata pianta madre di materiale di prebase per la quale devono essere applicati inizialmente i requisiti fitosanitari che dovranno essere rispettati anche nelle fasi successive per tutto lo schema riproduttivo.
Articolo 6
Nell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione viene utilizzato il termine «particella di moltiplicazione». In base a ciò, il presente articolo definisce come «coltura di moltiplicazione» l’elemento a livello esecutivo oggetto delle ispezioni in campo (controlli) e riprende tutti i requisiti posti alla produzione di materiale di moltiplicazione e piante in tale ordinanza.
Articolo 7
Il materiale di prebase può essere conservato tramite crioconservazione senza essere esposto al rischio di contaminazione da organismi nocivi. Il presente articolo definisce il termine affinché sia possibile formulare le rispettive deroghe in merito ai requisiti fitosanitari e di conservazione di cui all’allegato 3 e all’articolo 21.
Articolo 8
La salute delle piante da commercializzare è l’obiettivo fondamentale dell’ordinanza. Il presente articolo definisce i termini inerenti al controllo degli organismi nocivi rilevanti per la produzione. Le disposizioni dell’ordinanza concernenti gli organismi nocivi hanno lo scopo di garantire la conformità del materiale di moltiplicazione prodotto alle disposizioni dell’ordinanza sulla salute dei vegetali per
quanto riguarda la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena su merci regolamentate.
Articolo 9
Il materiale di prebase è la categoria alla quale può essere ricondotto ogni materiale certificato (s.l.). Può essere ottenuto soltanto da piante madri di materiale di prebase che sono state registrate come candidate piante madri e tenute in condizioni tali da garantirne per più anni lo stato fitosanitario ai sensi dell’articolo 25 oppure che sono state ottenute per moltiplicazione da queste ai sensi dell’articolo
24. Il presente articolo definisce la categoria. Si applicano requisiti particolari per la conservazione del