Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Art. 15 Domanda di ammissione

1Il costitutore o il suo rappresentante può presentare una domanda di ammissione nell’elenco delle varietà all’UFAG entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza domicilio o sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Svizzera.

2Il richiedente è tenuto ai fini dell’ammissione:

a. di una varietà quale varietà con descrizione ufficiale:

1. a presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base dei moduli dell’UFAG; questo fascicolo contiene in particolare una descrizione conforme ai questionari tecnici che l’UFAG indica all’atto della presentazione della domanda,

2. ad annunciare all’UFAG, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev'essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l'omogeneità e la stabilità,

3. a indicare se la varietà è ammessa in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea o se è stata presentata una domanda di ammissione,

4. a proporre un'adeguata designazione della varietà,

5. a fornire all’UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante necessari per l’impianto del campione di riferimento, e

6. in caso di esami della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità, a fornire, entro i termini fissati, all’organismo di ispezione ufficialmente nominato dall’UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante necessari;

b. di una varietà quale varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta:

1. a presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base dei moduli dell’UFAG; questo fascicolo contiene in particolare una descrizione conforme alle caratteristiche nell’allegato 2;

2. a fornire la prova secondo l’articolo 14 lettera b numero 2;

3. ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 2 numeri 3-5;

c. di un clone di una varietà già ammessa a inoltrare una domanda sulla base dei moduli dell’UFAG.

3Se il costitutore di una varietà non è noto, la domanda di cui al capoverso 1 può essere presentata da un produttore riconosciuto o da un’organizzazione professionale.

4In deroga ai capoversi 1-3, l’UFAG può ammettere nell’elenco delle varietà, senza rispettiva domanda, risorse fitogenetiche ai fini della loro conservazione ai sensi dell’articolo 6 ORFGAA6, come varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta.

6 RS 916.181