Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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di organismi nocivi; durante la crioconservazione non sono necessarie ispezioni visive;

c. tenere a disposizione dell’UFAG, su richiesta, per la durata della registrazione delle particelle di moltiplicazione e per almeno tre anni dopo che il materiale di moltiplicazione e le piante pertinenti sono stati distrutti o commercializzati, un registro che contempli i punti seguenti:

1. materiale di moltiplicazione e piante acquistati a fini d'immagazzinamento o di piantagione, in produzione nell'azienda o commercializzati,

2. misure prese per monitorare i punti critici nel processo di produzione di cui alla lettera a, e

3. ispezioni visive, campionature e analisi nelle colture di moltiplicazione nonché la comparsa di organismi nocivi e le misure per combatterli di cui alla lettera b;

d. garantire la tracciabilità delle singole partite di materiale di moltiplicazione e di piante durante la produzione.

Art. 22 Revoca del riconoscimento

1Il riconoscimento del produttore è revocato qualora questo non possieda più l’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari ai sensi dell’articolo 77 OSalV per il genere, la specie e la categoria di materiale pertinenti.

2L’UFAG, inoltre, può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento a un produttore se constata che:

a. le condizioni di cui all’articolo 20 capoverso 3 lettere b-d non sono più soddisfatte;

b. le condizioni per la registrazione di colture di moltiplicazione o la certificazione (s.l.) di materiale di moltiplicazione e piante non sono più soddisfatte;

c. la qualità del materiale di moltiplicazione e delle piante commercializzati non adempie più le esigenze della presente ordinanza; o

d. gli obblighi di cui all’articolo 21 non sono più adempiuti.

Art. 23 Registrazione di colture di moltiplicazione

1Le colture di moltiplicazione di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c vengono registrate dall’UFAG su richiesta di un produttore riconosciuto se adempiono i requisti di cui all’allegato 3 in materia di:

a. corrispondenza alla descrizione della varietà;

b. conservazione di piante madri, materiale di moltiplicazione e piante;

c. terreno; e

d. sito di produzione, luogo di produzione o zona.